Verifiche tecniche di attrezzature aziendali

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Marcatura CE e verifica tecnica macchine non CE

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Prove non distruttive

Marcatura CE e verifica tecnica macchine non CE

La marcatura CE, obbligatoria per tutte le macchine disciplinate dalla Direttiva Macchine comunitaria, deve essere eseguita dal costruttore, se residente nel territorio dell’Unione Europea, il quale dichiara per mezzo della dichiarazione di conformità che il suo prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalla suddetta direttiva:

La Direttiva Macchine 2006/42/CE, entrata in vigore in Italia nel 2010 sostituendo la precedente operante dal 21 Settembre 1996, disciplina tutte le macchine nei luoghi di lavoro e ha un impatto importantissimo sulla sicurezza perchè indica in modo dettagliato tutti gli aspetti di sicurezza, che devono essere rispettati dai prodotti che vi rientrano.

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La Direttiva Macchine riguarda:

  • macchine, elettriche, idrauliche, oleodinamiche, pneumatiche, ma non attivate da forza umana o animale;
  • quasi macchine, ovvero macchine asservite ad altre macchine;
  • attrezzature intercambiabili, cioè componenti che modificano la funzione della macchina (es: gli stampi);
  • componenti di sicurezza, che sono installati sulle macchine, ma che sono venduti separatamente;
  • accessori di sollevamento, che si interpongono tra una macchina ed il carico;
  • catenefuni e cinghie;
  • dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, come i cardani e le loro protezioni.

Essenzialmente il Costruttore per apporre la marcatura CE su una macchina deve:
1.    Rendere disponibile il fascicolo tecnico
2.    Redigere il manuale d’uso e manutenzione
3.    Redigere la dichiarazione di conformità

La SOI-Divisione SIAL vi può assistere nella predisposizione del Fascicolo Tecnico, che deve contenere tutta la documentazione relativa alla valutazione  dei rischi per dimostrare quali requisiti della direttiva e come siano stati applicati e soddisfatti, e nella redazione del Manuale d’uso e manutenzione e della Dichiarazione di Conformità.

In caso di macchine rientrati nell’allegato IV della direttiva macchine (cioè macchine che  presentano un livello di pericolosità molto elevato), il costruttore, oltre agli obblighi sopra riportati, deve avvalersi della collaborazione di un Organismo Notificato: anche in questo caso possiamo assistervi tramite alla collaborazione della SOI-Divisione SIAL con Organismi Notificati.

E cosa, invece, è necessario fare in caso di Macchine di vecchia costruzione prive di marcatura CE?
Le macchine di vecchia costruzione, ovvero le macchine introdotte sul mercato nazionale prima del 21 Settembre 1996 oltre ad essere conformi alla normativa in vigore fino a quel momento devono essere adeguate a quanto previsto dall’allegato V del D. Lgs. 81/08, destinato alle macchine prive di marcatura CE.
La SOI-Divisione SIAL, in questo caso, si occupa di verificare se la macchina in questione soddisfa i RES (requisiti essenziali di sicurezza) previsti dall’allegato V rilasciando la relativa attestazione  o indicando gli interventi necessari.

Attenzione: anche chi intende vendere queste “vecchie” macchine, non può più scrivere sull’atto di vendita “viste e piaciute”, ma deve consegnareall’acquirente, assieme alla macchina, l’attestazione redatta da un professionista esperto del settore, che le stesse sono rispondenti ai RES minimi previsti dall’allegato V del D. Lgs. 81/08.

Marcatura CE e verifica tecnica macchine non CE

La marcatura CE, obbligatoria per tutte le macchine disciplinate dalla Direttiva Macchine comunitaria, deve essere eseguita dal costruttore, se residente nel territorio dell’Unione Europea, il quale dichiara per mezzo della dichiarazione di conformità che il suo prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalla suddetta direttiva:

La Direttiva Macchine 2006/42/CE, entrata in vigore in Italia nel 2010 sostituendo la precedente operante dal 21 Settembre 1996, disciplina tutte le macchine nei luoghi di lavoro e ha un impatto importantissimo sulla sicurezza perchè indica in modo dettagliato tutti gli aspetti di sicurezza, che devono essere rispettati dai prodotti che vi rientrano.

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La Direttiva Macchine riguarda:

  • macchine, elettriche, idrauliche, oleodinamiche, pneumatiche, ma non attivate da forza umana o animale;
  • quasi macchine, ovvero macchine asservite ad altre macchine;
  • attrezzature intercambiabili, cioè componenti che modificano la funzione della macchina (es: gli stampi);
  • componenti di sicurezza, che sono installati sulle macchine, ma che sono venduti separatamente;
  • accessori di sollevamento, che si interpongono tra una macchina ed il carico;
  • catenefuni e cinghie;
  • dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, come i cardani e le loro protezioni.

Essenzialmente il Costruttore per apporre la marcatura CE su una macchina deve:
1.    Rendere disponibile il fascicolo tecnico
2.    Redigere il manuale d’uso e manutenzione
3.    Redigere la dichiarazione di conformità

La SOI-Divisione SIAL vi può assistere nella predisposizione del Fascicolo Tecnico, che deve contenere tutta la documentazione relativa alla valutazione  dei rischi per dimostrare quali requisiti della direttiva e come siano stati applicati e soddisfatti, e nella redazione del Manuale d’uso e manutenzione e della Dichiarazione di Conformità.

In caso di macchine rientrati nell’allegato IV della direttiva macchine (cioè macchine che  presentano un livello di pericolosità molto elevato), il costruttore, oltre agli obblighi sopra riportati, deve avvalersi della collaborazione di un Organismo Notificato: anche in questo caso possiamo assistervi tramite alla collaborazione della SOI-Divisione SIAL con Organismi Notificati.

E cosa, invece, è necessario fare in caso di Macchine di vecchia costruzione prive di marcatura CE?
Le macchine di vecchia costruzione, ovvero le macchine introdotte sul mercato nazionale prima del 21 Settembre 1996 oltre ad essere conformi alla normativa in vigore fino a quel momento devono essere adeguate a quanto previsto dall’allegato V del D. Lgs. 81/08, destinato alle macchine prive di marcatura CE.
La SOI-Divisione SIAL, in questo caso, si occupa di verificare se la macchina in questione soddisfa i RES (requisiti essenziali di sicurezza) previsti dall’allegato V rilasciando la relativa attestazione  o indicando gli interventi necessari.

Attenzione: anche chi intende vendere queste “vecchie” macchine, non può più scrivere sull’atto di vendita “viste e piaciute”, ma deve consegnareall’acquirente, assieme alla macchina, l’attestazione redatta da un professionista esperto del settore, che le stesse sono rispondenti ai RES minimi previsti dall’allegato V del D. Lgs. 81/08.

Prove non distruttuve

Controlli non distruttivi (CND) o Prove non distruttive (PND) sono il complesso di esami, prove e rilievi condotti impiegando metodi che non alterano il materiale e non richiedono la distruzione o l’asportazione di campioni dalla struttura in esame finalizzati alla ricerca e identificazione di difetti della struttura stessa.
Nell’ambito industriale vengono utilizzati per verificare, spesso su attrezzature di sollevamento o in pressione, che una piccola cricca superficiale, innocua in condizioni normali, se sottoposta a sollecitazioni da fatica, cresca costantemente di dimensioni fino a portare a rottura il componente.

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Le metodologie di controlli non distruttivi più utilizzate sono le seguenti:

  • PT – Liquidi penetranti, si basa sull’esaltazione della visibilità di difetti superficiali aperti mediante l’utilizzo di sostanza liquida che penetra per capillarità nei difetti (penetrante) ed uno sfondo (rivelatore o il pezzo stesso);
  • MT – Magnetoscopia, si basa sull’attrazione di particelle ferromagnetiche e disperse in liquido attratte dal campo magnetico disperso in prossimità delle eventuali cricche;
  • UT – Ultrasuoni, tecnica che fa impiego di onde acustiche ad alta frequenza.

La SOI-Divisione SIAL è a vostra disposizione con Tecnici abilitati ai CND 2° Livello UNI EN ISO 9712 per le metodologie sopra descritte.

Prove non distruttuve

Controlli non distruttivi (CND) o Prove non distruttive (PND) sono il complesso di esami, prove e rilievi condotti impiegando metodi che non alterano il materiale e non richiedono la distruzione o l’asportazione di campioni dalla struttura in esame finalizzati alla ricerca e identificazione di difetti della struttura stessa.
Nell’ambito industriale vengono utilizzati per verificare, spesso su attrezzature di sollevamento o in pressione, che una piccola cricca superficiale, innocua in condizioni normali, se sottoposta a sollecitazioni da fatica, cresca costantemente di dimensioni fino a portare a rottura il componente.

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Le metodologie di controlli non distruttivi più utilizzate sono le seguenti:

  • PT – Liquidi penetranti, si basa sull’esaltazione della visibilità di difetti superficiali aperti mediante l’utilizzo di sostanza liquida che penetra per capillarità nei difetti (penetrante) ed uno sfondo (rivelatore o il pezzo stesso);
  • MT – Magnetoscopia, si basa sull’attrazione di particelle ferromagnetiche e disperse in liquido attratte dal campo magnetico disperso in prossimità delle eventuali cricche;
  • UT – Ultrasuoni, tecnica che fa impiego di onde acustiche ad alta frequenza.

La SOI-Divisione SIAL è a vostra disposizione con Tecnici abilitati ai CND 2° Livello UNI EN ISO 9712 per le metodologie sopra descritte.